A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

Fulvia
dariodb

A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

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L'ho consegnato proprio stamane, ora vediamo cosa succede.
Saluti
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Spett.le REGIONE XXXXXXXX
Programmazione ed Organizzazione
delle Risorse Finanziarie
Settore Federalismo Fiscale
Ufficio Entrate e Fiscalità Regionale
Via XXXXXXXX, XXX
xxxxx XXXXXX
e, p.c.
Spett.le A.C.I.
Ufficio del Pubblico Registro P.R.A.
Via XXXXXXXX
xxxxx XXXXXX
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Ogg.: interpello ex art.11 L.212/2000 su Tasse automobilistiche L.342/2000
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXXX) nato a XXXX (XX) il XX/XX/XX e residente a XXXX (XX) in Via XXXXXXXX n. XXXX, espone quanto segue in qualità di contribuente ed in relazione alla tassa di circolazione degli automotoveicoli di età compresa tra 20 e 30 anni e per il seguente caso personale, espone quanto segue:
PREMESSO
 che l'art. 63 comma 2. della Legge n. 342 del 21 novembre 2000, ha disposto a particolari modalità di tassazione, la circolazione dei veicoli di età compresa tra i venti ed i trenta anni (All. 1);
 che la predetta Legge n. 342/2000 al comma 3. del richiamato art.63, demanda all'A.S.I. ed all'F.M.I. l'individuazione dei veicoli soggetti alla predetta modalità di tassazione, mediante emanazione di apposita "propria determinazione" da aggiornarsi annualmente (All. 1);
 che il sottoscritto è proprietario di n. 01 autoveicolo immatricolato nell'anno 1986 marca XXXXXXXXX modello XXXXXXX di potenza kW XX (XX CV) targato XXXXXXX (telaio n. XXXXXXXXXXXX), in possesso di tali caratteristiche di anzianità con decorrenza gennaio 2006 (vent'anni), come risulta dalla copia della Carta di Circolazione (All. 2);
CONSIDERATO
 che ai sensi del disposto della Legge 27 luglio 2000 n. 212, e segnatamente agli artt.5, 6, 7 e 11, l'Amm. Titolare del Tributo è soggetta all'obbligo di rendere intellegibili ed attuabili le norme impositive in materia fiscale, se necessario anche attraverso l'emanazione di norme di esecuzione di atti normativi vigenti, che non necessitano di particolari chiarimenti ma solo del previsto completamento da parte di soggetti terzi, come nel caso di specie;
 che la citata Legge n. 342/2000 art.63 co. 3, attribuirebbe solo all'A.S.I. ed all'F.M.I. la competenza sul parere da formulare annualmente circa quei veicoli che rientrano nel disposto ex art.63 comma 2. L. 342/2000;
 che in data 20/04/01, l'ASI compilava l'elenco previsto ex art. 63 co. 3. L.342/2000, contenente erroneamente ed unicamente le auto dei suoi tesserati (?) immatricolate nel 1981 (20 anni) e che a decorrere dall'anno 2001, avrebbero potuto godere dell'agevolazione fiscale, elenco questo, di non più facile reperibilità anche su Internet (All. 3);
 parallelamente, analoga cosa faceva l'F.M.I, compilando annualmente sin dal 2001, un elenco contenente non solo le moto dei suoi tesserati ma in modo assolutamente generico, vi indica la marca, il modello e l'anno di costruzione delle moto che possono appunto godere dell'agevolazione fiscale così come prescritto ex art.63 comma 3 Legge 342/2000 (All. 4);
 che in data 01/06/2001, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - a seguito di innumerevoli ricorsi da parte di cittadini/contribuenti contro l'A.S.I. e non contro l'F.M.I., si pronunciava al riguardo con la nota n.81335/2001, chiarendo e ribadendo la necessità ed opportunità della annuale "determinazione" da parte dell'ASI e dell'F.M.I., basata unicamente su uno o più atti a contenuto generale nei quali vanno elencate, sulla base di particolari caratteristiche e prerogative, le tipologie degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico specificandone la marca, il modello e l'anno di costruzione escludendo categoricamente al contempo per il contribuente, l'obbligo associativo e di restauro della autovettura (All. 5);
 che in data 09/11/01, l'ASI sulla base della Circolare dell'Agenzia delle Entrate cui sopra, annullava la precedente delibera del 20/04/01 nella quale arbitrariamente aveva individuato solo per i veicoli dei suoi tesserati l'agevolazione fiscale e riconosceva per l'anno 2001, i benefici di cui in parola ex L. 342/2000 art. 63 co 2. indistintamente a tutte le auto costruite entro il 31/12/1981 (vent'anni), sempreché corrispondenti al "regolamento tecnico nazionale", specificando inoltre che tale condizione, è necessaria per il solo rilascio del cosiddetto "attestato d'iscrizione" (All. 6);
 che in data 26/01/02, l'ASI sulla base della delibera del 09/11/01, confermava l'estensione del beneficio di cui in premessa per l'anno 2002, indistintamente a tutti i veicoli costruiti al 31/12/1982 (vent'anni), purché in possesso dei requisiti del proprio "regolamento tecnico nazionale" per il rilascio dello "attestato d'iscrizione" venendo così a concretizzarsi la annuale richiesta "determinazione", ex co. 3. art.63 L. 342/2000 (All. 7);
 che in data 27/02/02, l'ASI a precisa richiesta di un contribuente circa l'applicazione ex art.63 co. 2 L. 342/2000, rispondeva confermando quale attuale e valida a tutti gli effetti di "determinazione" richiesta ex co. 3. art. 63 Legge 342/2000, il contenuto della delibera assunta il 09/11/01 chiarendo, tra l'altro, la non necessità d'iscrizione presso la suddetta Associazione demandando al non associato il compito di richiedere all'Amministrazione Finanziaria la relativa procedura d'esenzione (All. 8);
 che in data 17/06/02, la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio su interpello di un contribuente per analogo caso a quello prospettato con la presente istanza dal sottoscritto, confermava l'interpretazione data dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare 81335/2001, ritenendo le auto di sua proprietà aventi un'età di 20 anni, pienamente rientranti nel disposto dell'art. 63 comma 2. L.342/2000, senza alcun obbligo di iscrizione all'ASI (All. 9);
 che in data 10/01/03, l'ASI sempre sulla base della delibera del 09/11/01, confermava l'estensione del beneficio di cui in premessa per l'anno 2003, indistintamente a tutti i veicoli costruiti al 31/12/1983 (ventanni), purché in possesso dei requisiti del proprio "regolamento tecnico nazionale" per il conseguente rilascio non più dell'"attestato d'iscrizione" come l'aveva sinora chiamato ma dell'"attestato di storicità", venendo così a concretizzarsi oltre che la richiesta "determinazione", anche il suo aggiornamento annuale ex comma 3. art.63 Legge 342/2000 (All. 10);
 che in data 07/02/03, l'ASI deliberava che i propri servizi sarebbero potuti
essere destinati anche a tutti i proprietari di veicoli ultraventennali non tesserati (€ 150 !) non potendo però riservare a questi ultimi, lo stesso trattamento privilegiato riservato ai propri tesserati (€ 41,32 !) ed "… i predetti servizi di certificazione saranno prestati nel rispetto delle tariffe eventualmente concordate con i Ministeri competenti ai quali la suddetta delibera è stata inviata …". Essendo l'ASI nell'impossibilità giuridica a poter svolgere una funzione pubblica, ha demandato ai Ministeri competenti l'avallo per poter estendere i benefici anche ai non tesserati, naturalmente, ci voleva prima la delibera federale sennò sarebbe stato come fare prima il tetto e poi i pilastri che lo reggono (All. 11);
 che in data 06/02/04, l'ASI sempre sulla base della delibera del 09/11/01, confermava l'estensione del beneficio di cui in premessa per l'anno 2004, indistintamente a tutti i veicoli costruiti al 31/12/1984 (ventanni), purché in possesso dei requisiti del proprio "regolamento tecnico nazionale" per il conseguente rilascio dello "attestato di storicità" venendo così a concretizzarsi oltre che la richiesta "determinazione", anche il suo aggiornamento annuale ex comma 3. art. 63 L.342/2000 (All. 12);
 che in data 04/11/04, c/o il Senato della Repubblica, un Atto di Sindacato Ispettivo a firma di ben cinque Senatori della Repubblica Italiana, censurava l'operato dell'ASI che continuava a disattendere la ben nota Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81335/2001 circa la annuale "determinazione" delle autovetture tra 20 e 30 anni per la corretta applicazione ex art. 63 co. 2. L. 342/2000 (si riporta integralmente - n.d.a.) … e come ribadito più volte in diverse interrogazioni presentate dagli scriventi, l'ASI, dichiarandosi ente certificatore, ha preteso fino ad oggi l'iscrizione nei propri registri storici dei veicoli interessati al rilascio del relativo "attestato di storicità", violando così i principi costituzionali sulla libertà di associazione;
con nuova propria determinazione (circolare 11/2003) l'ASI dichiarerebbe di voler rilasciare gli "attestati di storicità e/o certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche" anche ai non tesserati, previo pagamento di 150 euro "per i costi vivi sostenuti";
visto che:
l'art.63 della sopra citata legge 342/2000 non prevede alcun accertamento tecnico sui singoli veicoli, al fine di determinarne il requisito di “storicità”, bensì una semplice identificazione – per modelli e per tipo – in base al valore storico, etico, sociale ed estetico, indipendentemente dal loro stato di conservazione previsto invece dalle norme precedenti (legge 53/82), legate all'introduzione della tassa di possesso, allo scopo di censire il maggior numero di veicoli da salvare dalla rottamazione;
anche l'art. 60 del nuovo codice della strada fa riferimento alla semplice identificazione dei veicoli “d'interesse storico e collezionistico”, prevedendo l'obbligo d'iscrizione nei registri storici ASI, FIAT, Alfa Romeo, Lancia, FMI;
considerato che:
l'ASI è un ente privato e come tale ha sino ad ora rilasciato attestati di storicità (peraltro non richiesti dalle leggi citate sui singoli veicoli ma per modelli) "solo ed esclusivamente ai propri associati”;
nel momento in cui pretende di poter rilasciare tali attestati ad altri soggetti non associati (a pagamento, 150 € !) svolge una funzione di interesse pubblico, gli interroganti chiedono di sapere:
se l'ASI abbia ricevuto una specifica autorizzazione per svolgere la predetta "funzione d'interesse pubblico", in quanto un ente privato non può pretendere di rilasciare i menzionati attestati, fissando arbitrariamente tariffe che non siano omologate o comunque congruamente verificate dall'ente pubblico preposto a ciò. Difatti anche le norme comunitarie concorrenti prevedono che un ente certificatore debba essere a sua volta certificato;
se, alla luce di quanto espresso in premessa, il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi per far rispettare la legge, semplificando le procedure per il rispetto dei diritti dei contribuenti, palesemente violati, come precedentemente precisato (All. 13);
 che in data 14/01/05, l'ASI sempre sulla base della delibera del 09/11/01, confermava l'estensione del beneficio di cui in premessa per l'anno 2005, indistintamente a tutti i veicoli costruiti al 31/12/1985 (ventanni), purché in possesso dei requisiti del proprio "regolamento tecnico nazionale" per il conseguente rilascio dello "attestato di storicità" venendo così a concretizzarsi oltre che la richiesta "determinazione", anche il suo aggiornamento annuale ex co. 3. art.63 Legge 342/2000 (All. 14);
 che l'ASI in calce alle proprie delibere del 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 circa l'applicazione ex. art. 63 co. 3 L.342/2000 cui sopra, commentava le stesse dichiarando che:
… omissis… Quindi tutti i cittadini possono possedere un veicolo di particolare interesse storico, però a fronte di precise condizioni minime, riconducibili all’autenticità e all’originalità del veicolo stesso nelle parti essenziali che lo compongono:
1. la carrozzeria (per le auto) o la telaistica (per le moto);
2. il motore (quantomeno del tipo montato in origine dal costruttore);
3. gli interni (che devono essere quantomeno decorosi) intendendosi per tali quelli conservati da un proprietario che ha usato il veicolo per 20 anni con la cura media necessaria nella gestione di un tale bene destinato al trasporto di persone.
Ai tesserati, proprietari di tali veicoli, l’A.S.I. rilascia un “attestato di iscrizione”, in quanto il veicolo è iscritto nei propri Registri come veicolo storico degno di beneficiare dei vantaggi che nel tempo si sono sommati: fiscali (tassa di circolazione e doganale), assicurativi e circolatori (certificato delle caratteristiche tecniche).
Tale attestato svolge una funzione per ciò che concerne l’art. 63 Legge in oggetto, “ad probationem” e non costitutiva di un diritto.
Il cittadino, non tesserato A.S.I., dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime e, pertanto, potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto (All. 6 ult. pag.; All. 10 pag. 2);
 che a partire dal 2001 ovvero annualmente sino al 2005, l'ASI sulla base della delibera del 09/11/01, ha sempre riconosciuto indistintamente a tutte le auto che in quell'anno compiono 20 anni, i benefici fiscali ex art. 63 co. 2. L. 342/2000 così come prescritto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - con la Circolare 81335/2001, purché in possesso dei requisiti del proprio "regolamento tecnico nazionale" per il conseguente rilascio dell'"attestato d'iscrizione" e/o "attestato di storicità". C'è da precisare, che l'ASI sino al 2002 e non si sa perché, se un veicolo fosse stato in possesso dei requisiti del proprio "regolamento tecnico nazionale", avrebbe rilasciato l'"attestato d'iscrizione", mentre dal 2003 in poi, con gli identici requisiti, l'ASI rilascia il medesimo certificato con un altro nome ovvero "attestato di storicità" (All. 15);
 che l'ASI pur di far soldi, nel suo elenco fermo al 2002 in quanto in seguito si è rifiutato di aggiornarlo annualmente (e se l'ha fatto, non si sa dove sia e/o chi lo abbia …), ha individuato solo nei modelli dei suoi tesserati (chissà perché …), quelli che possono godere dell'agevolazione fiscale e che sono per esempio anche la SEAT 127, la FORD FIESTA, la FIAT 126, la PANDA, la FIAT 127 modelli che, nulla avrebbero a che fare con il "particolare interesse storico e collezionistico" ex art. 63 co.2 L. 342/2000, un inciso, l'ASI nel 2002 contava 52.000 iscritti, al 31/12/03 ne contava ben 65.000 che moltiplicato per il costo della tessera che è pari a € 41,32, fa la bella somma di € 2.815.900 (circa 5,5 miliardi di vecchie lire !) ed ancora, non è possibile tesserarsi direttamente all'ASI in quanto bisogna pagare dazio anche al club locale e pagare anche lì altri 50/60 € (All. 16);
 che la REGIONE LAZIO nello spirito della L. 342/2000, consente ai possessori di motoveicoli ultraventennali, di poter autocertificare che il proprio mezzo è di "particolare interesse storico e collezionistico" e quindi di poter godere delle agevolazioni fiscali (All. 17);
 che la Provincia di Savona per l'I.P.T. ridotta a € 51,65, consente al cittadino in luogo dell'attestazione ASI, di presentare un'autodichiarazione che il veicolo è di "particolare interesse storico e collezionistico" come si può leggere sul sito Internet dell' A.C.I. (All. 18 pag. 3 di 4);
 che l'A.S.I. come già detto, scrive nelle sue Procedure Operative che: "Il
cittadino, non tesserato A.S.I., dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime e, pertanto, potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto" (V. p.e. delibera ASI del 09/11/01, e 10/01/03), il sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara che l'autovettura XXXXXXXXXX nella Premessa indicata, è stata revisionata con esito regolare lo scorso anno, è un modello di "particolare interesse storico e collezionistico" per la sua potenza (kW XX - XX CV) in ragione della sua cilindrata (XXXX cc), all'esiguo numero di esemplari prodotti oltre che al possedimento di tutti quei requisiti di autenticità ed originalità previsti dall'ASI nel suo "regolamento tecnico nazionale" per il rilascio dell'"attestato d'iscrizione" come la Carrozzeria (integra in ogni sua parte), il Motore (originale da sempre e del tipo XXXXXXX) e gli Interni (molto più che decorosi), così come certificato anche dalla Perizia allegata al presente atto a firma del Dott. Ing. XXXXXX XXXXXX (Ordine Ingegneri Prov. XX n. xxx) Ricercatore c/o la Facoltà di Ingegneria Meccanica (Dipartimento di Ingegneria Industriale) dell'Università degli Studi di XXXXXX nonché C.T.U. c/o il Tribunale Civile di XXXXXXX (All. 19);
 che sul sito Internet della Regione XXXXX, si può leggere che le Esenzioni per Tasse Automobilistiche delle Auto e Moto Storiche fra 20 e 30 anni, sono subordinate alla preventiva determinazione dell'ASI e della FMI, cosa questa che l'F.M.I. fa annualmente seppur il Ministero delle Finanze non riconosca ad oggi valore legale a tale elenco, mentre l'ASI dal 2002 a tut-t'oggi, dopo aver reso pubblico in data 14/01/02, l'elenco delle auto dei suoi soli iscritti al 31/12/01, è totalmente inadempiente (All. 20 pag. 3);
 che in data 16/11/05 alle ore 15:42, lo scrivente mentre redigeva il presente atto, telefonava all'ASI (tel. 011/306739) e la gent.ma operatrice che rispondeva al nome di Francesca, confermava che non era possibile iscriversi direttamente all'ASI senza pagare dazio anche ad un club locale ed alle mie precise richieste circa l'ottenimento dell'"attestato di storicità" per un autovettura che aveva 20 anni senza volersi iscrivere all'ASI, la stessa ribadiva più volte che ciò non era possibile ! ! ! ! !
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Il sottoscritto come in epigrafe identificato, non essendo associato ASI e non volendosi per nulla tesserare, ritenendo che sussistano dubbi interpretativi per la procedura di identificazione dei cespiti imponibili di cui in premessa a norma dell'art. 63 comma 2. della Legge n.342/2000, per i quali, tenuta presente l'annuale "determinazione" dell'ente ASI ed il suo relativo aggiornamento per delibera federale, prospetta la seguente soluzione:
a) Esenzione dalla tassa di possesso per la propria autovettura XXX XXXXX targata XX XXXXXX immatricolata nel 1986 a decorrere dal gennaio 2006 (20 anni) ed assoggettamento della stessa alla tassa forfetaria di circolazione, pari ad € 25,82 per codesta Regione XXXXXX in caso di uso sulla pubblica via nonché al pagamento della I.P.T. forfetaria in misura € 51,65 per i trasferimenti di proprietà del suddetto veicolo sempre al compimento del ventesimo anno dalla sua immatricolazione ovvero a decorrere dal gennaio 2006, anche in assenza dell'attestato d'iscrizione all'ASI, iscrizione questa, non necessaria per l'Agenzia delle Entrate (Circolare 81335/2001) e peraltro riconosciuta
anche dall'ASI stessa superflua e comunque solo "ad probationem".
Tanto nel rispetto della richiamata nota Ministeriale dell'Agenzia delle Entrate 81335/2001 che esclude categoricamente qualsiasi obbligo associativo o di restauro e dell'Interpello dell'Agenzia delle Entrate Regione Lazio 68696/2002 e per giurisprudenza oramai consolidata.
Per tale ipotesi, si deve precisare che la delibera ASI del 09/11/01 e segg., depurate dell'obbligo associativo, peraltro escluso dalla stessa ASI con nota in All. 6, All. 8, All. 10 e All. 11, devono ritenersi a tutt'oggi le uniche e valide "determinazioni" così come previste ai sensi del comma 3. ex art. 63 L. 342/2000 e come precisato dalle varie Agenzie delle Entrate.
A maggior precisazione di quanto in ipotesi a), deve assumersi che il riconoscimento dei benefici fiscali subordinati all'obbligo associativo all'ASI, ovvero a qualsivoglia corrispondenza ad un "regolamento tecnico di un Ente privato" che ne ha la gestione e che per il rilascio dell'attestato pone quale conditio sine qua non l'iscrizione all'associazione stessa oltre ché condizioni espressamente non previste dalla Legge 342/2000 art. 63 (concetto ribadito dalla nota Ministeriale del giugno 81335/2001), costituirebbe anche violazione dei principi Costituzionali venendosi di fatto a creare disparità di trattamento per situazioni uguali (auto ultraventennali iscritte e non).
Sulla base di quanto sopra, considerato per il caso di specie, sarebbe opportuno che l'ASI si attenesse unicamente alla già richiamata delibera del 09/11/01 che, già rinnovata con successive delibere annuali, fosse a tutti gli effetti intesa come unica e valida "determinazione" di cui al co. 3. ex art. 63 L. 342/2000 sulla base appunto di un elenco contenente, dati generici come la marca, il modello e l'anno di costruzione del veicolo.
Nelle procedure operative (All. 6) infine, la stessa ASI definisce "l'attestato d'iscrizione" come "non necessario ai fini dell'art. 63 legge 342/2000" ma poi lo identifica come "prova del diritto all'esenzione". In seguito, tale prova di fatto scompare anche nella successiva comunicazione di cui sempre in All. 6 e All. 8 in cui viene ribadita l'attualità e validità ai sensi del comma 3. art. 63 Legge 342/2000, quale richiesta "determinazione" a cui l'Ente delegato (ASI), intende attenersi anche per il futuro escludendo inoltre l'obbligo associativo.
Tutto ciò premesso ed in merito alla questione controversa come sopra descritta, ai sensi dell'art.11 della Legge 212/2000 e D.M. 26 Aprile 2001, il sottoscritto richiede a Codesta Amministrazione ovvero REGIONE XXXXXX, di indicare, nei modi e nei termini prescritti, il proprio parere circa la soluzione interpretativa fornita dal sottoscritto e ritenuta conforme alla Legge.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 comma 2° della L.212/2000, il sottoscritto comunica che la soluzione da lui ritenuta corretta è quella indicata al punto a) della presente Istanza d'Interpello, ciò in base anche alle note esplicative dello stesso punto a).
L'indicata soluzione permette infatti di evitare qualsiasi arbitraria discriminazione tra veicoli iscritti e non, nel pieno rispetto della L. 342/2000 e dei principi Costituzionali. La non iscrizione è esplicitamente ammessa dallo stesso ASI, Ente Tecnico delegato ex art. 63 comma 3. L. 342/2000 con la delibera del 09/11/2001 e segg. nonché dalla l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con la nota 81335/2001.
Quanto sopra anche alla luce della interpretazione data per analogo caso dalla Direzione Regionale delle Entrate Lazio 68696/2002 in allegato.
Si precisa a Codesta Amministrazione che qualora lo scrivente non dovesse ricevere alcuna comunicazione in merito così come previsto dall'art. 5 co. 2 del D.M. 209/2001, a seguito della presente istanza di interpello ed a decorrere dal gennaio 2006, l'autovettura XXXXXXXX targata XX XXXXXX, sarà assoggettata alla tassa di circolazione pari a € 25,82 ed il sottoscritto potrà legittimamente pretendere che siano effettuate c/o il P.R.A. di Xxxxxxx, operazioni con I.P.T. forfetaria pari a € 51,65 anche avvalendosi dell'Istituto dell'Autocertificazione (D.P.R. 445/2000) per attestare il "particolare interesse storico o collezionistico" ex art. 63 co. 2. L.342/2000 dell'autovettura cui sopra.
Il presente Interpello si compone di 15 pagine + 61 pagine di allegati.
XXXXX, 17 novembre 2005 Con osservanza
XXXXXXXXXXXXXXXX
Allegati c.s.:
1. L. 342/2000;
2. Copia Carta di Circolazione;
3. Elenco auto iscritte all'ASI al 31/12/01;
4. Elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico F.M.I.;
5. Circ. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;
6. Delibera ASI del 09/11/01 e Precisioni Operative -esenzione per il 1981;
7. Delibera ASI del 26/01/02 - esenzione per il 1982;
8. e-mail ASI del 27/02/02;
9. Interpello Agenzia delle Entrate del Lazio;
10. Delibera ASI del 10/01/03 - esenzione per il 1983;
11. Delibera ASI del 07/02/03 - Servizi ai non tesserati;
12. Delibera ASI del 06/02/04 - esenzione per il 1984;
13. Atto di Sindacato Ispettivo Senato della Repubblica;
14. Delibera ASI del 14/01/05 - esenzione per il 1985;
15. Commento ASI su Esenzione del Bollo;
16. Tabella costi servizi ASI e numero tesserati;
17. Autocertificazione Regione Lazio;
18. Tassazione I.P.T. sito Internet dell'A.C.I. www.aci.it;
19. Perizia a firma del Dott. Ing. XXXX della Facoltà di Ing. Meccanica dell'Università degli Studi di xxxx;
20. Esenzioni e Riduzioni Regione XXXXXXX Sito Internet Istituzionale.
Antonio

Re: A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

Messaggio da leggere da Antonio »

applauso! sono parole sante, se tutti facessero come te...
bravo!
stefanod

Re: A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

Messaggio da leggere da stefanod »

Scommetto la qualunque che non succederà un bel niente!!!!!!!! Al limite qualcuno, per lavarsene le mani ti risponderà che " trattandosi di problematiche che investono più Enti ( o similari )............la risoluzione non è di loro esclusiva competenza e che trasmettono copia a ...............
Mi auguro solo che ciò non avvenga e sarei lietissimo di perdere la scommessa.
Salutoni StefanoD
Antonello

Re: A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

Messaggio da leggere da Antonello »

Se vai nei post vecchi sotto il mio nome vedi che 1 mese fa con una procedura assai piu' semplice mi hanno ritornato i bolli del 2002 con relativi interessi di vetture non comprese in elenco. Visto che le tasse sono regionali, dipende cosa fa in materia la Tua regione.
Antonello
dariodb

Re: A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

Messaggio da leggere da dariodb »

Inutile dirvi che sono a disposizione per qualunque tipo di chiarimento.
In un precedente Interpello presentato lo scorso anno prima alla DRE e poi alla Regione, ho vinto su tutti i fronti in quanto alla DRE il dirigente avrebbe voluto che lo ritirassi perché non voleva assumersi la responsabilità di qualunque decisione e comunque, si è messo immediatamente in contatto con il Dirigente della Regione affinché qualcuno mi rispondesse.
Nelle more del procedimento, il Dirigente della DRE a quattrocchi ritenendo il mio interpello fondatissimo, per avere la certezza dell'imbecillità del PRA, ha fatto una telefonata appunto al PRA, ha detto loro che sbagliavano e di concerto con il Dirigente della Regione, si son messi d'accordo per rispondermi dopo solo 15 gg, circa.
La Regione mi ha dato ragione e quindi potrò re-iscrivere al PRA la mia FULVIA (101 CV) radiata d'ufficio nel 1983 con soli euro 21,83 x 3 maggiorati del 50%.

Ieri ho telefonato al PRA ed ho chiesto come fare per fare un passaggio di proprietà con l'IPT ridotta per auto storiche ventennali, l'interlocutrice mi ha detto che bisogna essere iscritti a 'sto cazzo di ASI (scusate per il francesismo ... , mi è scappato) ed io le ho detto che esiste l'Istituto dell'Autocertificazione (DPR 445/2000) oltre a possedere una certificazione di un Ingegnere dell'Università.
Non sapendo cosa rispondere, m'ha detto che il dirigente non c'era ed io le ho ribadito che mi presenterò allo sportello e se mi respingono la pratica, me lo devono mettere per iscritto perché poi si va di corsa in Commissione tributaria Provinciale per il rimborso !
Buona giornata a tutti.
dariodb
dariodb

Re: A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

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Secondo me perdi, perdi solo perché non mi conosci e non sai che se mordo l'osso non lo lascio più, tutto qui !
Saluti
divos

Re: A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

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Ciao Dario ho letto il tuo post con molto piacere,
si perde solo se uno resta con le mani in mano.
Bravo, continua così,

dando l'esempio, forse quanlcun'altro ti seguira,
smuovendo questa burocrazia sempre più contorta.

Un saluto
Ivano
Stat_79

Re: A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

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Ciao,

a parte farti i complimenti per la tenacia e per l'impegno in una questione che ritengo non ingiusta, ma ingiustissima vorrei chiederti un po' di informazioni per poter anch'io reimmatricolare la mia fulvia, attualmente in restauro. La mia casella di posta è ale.scatolini@tiscali.it
Un saluto,

Ale
dariodb

Re: A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

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Ciao Stat_79,
la tua Fulvia è radiata d'ufficio o non hai alcun documento e targhe ?
Saluti
dariodb

Re: A.S.I...., ora vediamo cosa succede....

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Ah, dimenticavo, per le Regioni a Statuto Speciale gli Interpelli vanno indirizzati alle DRE.
Saluti.
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