Buongiorno a Tutti,
ho fatto qualche ricerca nel forum ma non ho trovato nulla........
Arriva l'estate e la voglia di portare le biciclette al mare ritorna...... per la Phedra che soluzioni avete visto o adottato?
Preferirei evitare di montarle sul tetto con i classici porta bici, invece piacerebbe la soluzione sul portellone ammesso che si possa fare e ci sia qualche produttore accettabile economicamente.
Ogni suggerimento e' ben accetto
Grazie
Antonio
Phedra 2.2JTD,170cv,2008 (gia' curata egregiamente dal guru di Carpi)
ps. ho gia provato a trasportarle togliendo i sedili ma non mi sembra una soluzione sempre utilizzabile....
Porta Biciclette
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- Joined: 22 Dec 2008, 14:06
Re: Porta Biciclette
caro Antonio aspetta qualche risposta più tecnica e da chi ha il tuo "problema" posso solo anticiparti che, a quanto ricordo delle discussioni passate sul tema, non sia utilizzabile facilmente il portellone per il materiale in cui è realizzato..... spero per te.....di ricordare male!!

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Re: Porta Biciclette
Andrea non ricorda male, il portellone è in vetroresina quindi delicato ma ci sono portabiciclette che non si appoggiano al portellone (solo in caso di apertura poggerebbero interamente sul portellone).
Ma non ricordo chi avesse adottato questa soluzione, dovreti fre la ricerca toglindo il limite di data perche' si tratta di doscussioni di qualche anno fa, sperando che non fossero antecedenti al ripristino del forum del 2009.
questo è di sette anni fa:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-622953
Ma non ricordo chi avesse adottato questa soluzione, dovreti fre la ricerca toglindo il limite di data perche' si tratta di doscussioni di qualche anno fa, sperando che non fossero antecedenti al ripristino del forum del 2009.
questo è di sette anni fa:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-622953
Saluti - Roberto
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- Joined: 22 Dec 2008, 13:02
Re: Porta Biciclette
Ciao,
questo argomento è stato gia trattato. Con l'entrata in vigore del Nuovo CDS
per quanto riguarda il nostro caso è cambiato poco o niente:
articolo 164: Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. (1)
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
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(1) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014
Il problema nasce dal fatto che le cose "indivisibili" sono un palo, un tubo insomma un oggetto lungo che supera in lunghezza la sagome del veicolo e questo non è il caso della/le bici.
Poi ognuno interpreta come vuole
Gianni
questo argomento è stato gia trattato. Con l'entrata in vigore del Nuovo CDS
per quanto riguarda il nostro caso è cambiato poco o niente:
articolo 164: Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. (1)
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
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(1) Importo della sanzione, in vigore dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014
Il problema nasce dal fatto che le cose "indivisibili" sono un palo, un tubo insomma un oggetto lungo che supera in lunghezza la sagome del veicolo e questo non è il caso della/le bici.
Poi ognuno interpreta come vuole
Gianni
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- Joined: 23 Dec 2008, 12:20
Re: Porta Biciclette
Ho montato e usato più volte un porta bici a binario (per due Bici) ancorato al portellone posteriore. Non ho avuto nessun problema né strutturale né con i tutori dell'ordine. Ho sempre avuto l'accortezza di mettere il cartello (a righe bianco/rosse oblique e catarifrangenti negli angoli) per i carichi sporgenti. L'unico neo è che il peso di due bici non consente al cofano di rimanere aperto solo con la forza dei due ammortizzatori.
Franco
Franco
Re: Porta Biciclette
Grazie a tutti delle info e dei suggerimenti
AntoMB
AntoMB