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Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:02
da mariode86
1° ho letto tutto il forum fino a pg 33 con messaggi risalenti al 2003......
2°l'auto no ha perso nulla ne in comfort ne in stabilità,va uguale a prima.....
3°in merito all'italiano "io italiano bene parlare augh!"non preoccupatevi.....era solo perchè mi scocciavo di scrivere
4°la rimappatura della centralina e una cosa legalissima,se poi fai l'aggiornamento della carta di circolazione

era solo per condividere una cosa con voi,ma la prossima volta ci pensero su 2 volte

Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:09
da KenZen
La cosa che mi rattrista è che si sia aperta una discussione sul tono e sull'essere poco sereni da una semplice battuta scherzosa. Ognuno è libero di esprimersi come vuole ma è altrettanto libero chi vuole rispondere con una battuta ironizzando su questa o quell'altra cosa. Nessuno è stato mai ripreso da nessuno per non aver saputo scrivere e mai lo sarà. :)

Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:12
da mariode86
francesco se per te scrivere xke al posto di perchè sia segno di un inferiorità culturale non so proprio cosa dirti,solo pena......ma questo no era un forum di thesisti?o un forum di doposcuola dell'italiagno?perchè può essere anche che io abbia sbagliato forum.....
www.viva-lancia/grammatica.com(:P)

Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:14
da mariode86
cmq(comunque )
vi farò sapere + (più) in là a chi fosse interessato come si comporta l'auto.....sabato parto per un week-and(fine settimana) fuori porta....(:P)

Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:15
da Francesco Spanò
Scusa se mi è sfuggita la battuta spiritosa, forse oggi per me non è giornata.
Volevo approfittare per registrare con favore la replica spiritosa di mariode86 ed anche l'intervento di titery.
Buon lavoro ken .

Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:23
da Gallo Pierluigi
Datevi una calmata tutti...

Mario va bene far lo spiritoso,ma ora basta e torniamo in tema...

Poi fammi sapere come fai ad aggiornare la carta di circolazione di una vettura mappata(in italia).Sino a quando non lo vedrò con i miei occhi e non lo vedranno quelli sopra di me,non voglio leggere più certe cose nella mia sezione.

Non continuate a polemizzare,altrimenti sarò costretto a chiudere la discussione e segnalarla all'amministratore del forum.

Buon forum è mi raccomando,siamo un gruppo di amici qua da sempre,i nuovi sono benvenuti e ben accolti sempre,ma con il dovuto rispetto alla piazza.

Pier

Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:32
da mariode86
era una mia idea,perchè non si può fare????
scusa se lo stesso motore sulle alfa esce dalla fabbrica con 180 cv perche non posso portare il mio 150 a 180 cv(o 185 di preciso non so....)
visto che molti aggiornano la carta di circolazione per montare sulle auto cerchi da 17" 18" quando l'auto non lo prevede....credo che sia lo stesso ragionamento......no?passo all'aci e domando.....per chiarezza di tutti.
ironizzare e scherzare su qualcosa era un modo come tanti per "sdrammatizzare"
piuttosto se m permetti,ci sono molti post inconclusi.....chiudi quelli piuttosto che e brutto da vedere,leggendo pagine indietro,persone che chiedevano consigli o avevano problemi,e non si sà come sia andata a
finire....(non perchè voglia sostituirmi a te ovviamente)


"l'ironia e per pochi,ma quelli che la capiscono sono ancora di meno...."(non ricordo di chi e sta frase ma c'azzecca!)(:P)

Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:37
da KenZen
Titery, gli errori grammaticali nulla hanno a che vedere con quelli di digitazione.
Nessuno ha offeso o si è comportato scorrettamente o ancora non è sereno con il nostro nuovo utente: io ho solo fatto una semplice battuta con tanto di emoticons ed il moderatore ha giustamente ripreso un modo illegale di effettuare modifiche ad un'auto.

Mario, il moderatore non ha mai scritto che abbreviare le parole sia segno di inferiorità culturale.

Riguardo i tuoi punti, Il secondo è tutto da verificare e non con un semplice viaggio.

Sono convinto che il comportamento della vettura, con montati ammortizzatori non suoi, con modifiche strutturali al telaio e con l'esclusione del controllo elettronico, che collabora con gli altri sistemi elettronici per la sicurezza attiva e passiva, nonchè con il cambio (automatico), non sia innanzitutto a norma (oltre alla carta di circolazione, che non credo aggiorni nessuno dopo queste strane e pericolose "modifiche", l'assicurazione in caso di incidente non paga) e non faccia rispondere il mezzo nel modo per cui è stato progettato. Tutto quindi a discapito del confort (su un'auto come questa è importante) e soprattutto della sicurezza tua e degli altri.

Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:41
da mariode86
ho trovato questo documento: fonte Motorizzazione

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
PER MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO

L'art. 78 Codice della strada prescrive l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione in caso di modifiche apportate alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento (ad esempio modifiche della carrozzeria, sostituzione dei pneumatici, ecc.) ovvero quando sia stato sostituito o modificato il telaio.
L'aggiornamento viene effettuato mediante:
• emissione di un duplicato della carta di circolazione (modalità largamente utilizzata),
• emissione di apposito tagliando autoadesivo (modello MC 952) da apporre, a cura dell'utente, sulla carta di circolazione qualora venga installato un gancio di traino ovvero un impianto a gas,
• annotazione manuale o apposizione di apposito timbro sulla carta di circolazione, qualora trattasi di aggiornamento di altri dispositivi, come ad esempio il limitatore di velocità (tale modalità di annotazione dell'aggiornamento è assai rara in quanto ripetutamente osteggiata dal DTT con disposizioni interne).
Si procede ad aggiornamento della carta di circolazione anche in occasione del "cambio di destinazione o d'uso del veicolo", come ad esempio nel caso di trasformazione da autovettura uso privato ad autovettura in servizio di piazza oppure da autovettura ad autocarro e viceversa, ecc.
Le sopra citate modifiche comportano la visita e prova del veicolo presso l'UMC nella cui circoscrizione ha sede la ditta che ha proceduto alla modifica.
È richiesta la visita e prova anche in occasione del "cambio di destinazione o d'uso del veicolo" ed il nuovo utilizzo preveda l'accertamento tecnico sui requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 CDS (ad esempio da autovettura uso privato ad autovettura in servizio di piazza oppure da autovettura ad autocarro o viceversa, ecc.).
Non è richiesta la visita e prova in occasione del cambio d'uso di veicoli adibiti a noleggio con conducente o a servizio pubblico da piazza o a locazione senza conducente che, cessando dal servizio cui erano adibiti, vengano destinati ad uso diverso.
L'aggiornamento della carta di circolazione può essere effettuato anche presso l'UMC cui sia esibito il certificato di approvazione definitivo della modifica ovvero presso l'ufficio che ha proceduto all'ultimo accertamento tecnico con esito favorevole (nel caso in cui la modifica sia effettuata da più ditte, la visita e prova viene eseguita presso l'UMC dove ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento modificativo).
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche apportate (cioè dall'esito favorevole della visita e prova), l'UMC che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione, dà comunicazione all'ACI-PRA competente per residenza dell'intestatario del veicolo, delle variazioni avvenute, al fine dei conseguenti adeguamenti fiscali.
La violazione dell'obbligo di aggiornamento, e cioè la circolazione del veicolo con modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali ovvero con dispositivi non approvati, è sanzionata ai sensi dell'art. 78 CDS.

Caratteristiche la cui modifica richiede visita e prova del veicolo e aggiornamento della carta di circolazione
La modifica alle seguenti caratteristiche costruttive comporta la visita e prova del veicolo presso il competente UMC che, conseguentemente, aggiorna la carta di circolazione (Appendice V art. 227 regolamento CDS) quando sia interessato:
• massa: complessiva, tara e portata, massima sugli assi, distribuzione sugli assi (ad esempio modifica della posizione di una gru, di una sponda, ecc.); massa rimorchiabile (v. voce "prestazioni");
• dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, carreggiata, sbalzo anteriore e posteriore, fascia di ingombro, numero degli assi, asse sollevabile, interassi;
• dimensioni interne dell'abitacolo e numero di posti: numero dei posti (anteriore, posteriore, totale), sistemazione dei sedili, installazione di dispositivi per il trasporto di disabili come sedile girevole, alloggiamento carrozzella, dispositivo di sollevamento per carrozzelle, ecc.;
• struttura portante: taglio della scocca (eliminazione del tetto, di rinforzi strutturali, ecc.), sostituzione degli elementi strutturali con altri;
• carrozzeria: cambio di destinazione (ad esempio da autovettura ad autocarro) o cambio d'uso (ad esempio veicoli da adibire a noleggio con conducente per trasporto di persone o a servizio di piazza), installazione in via permanente di divisori interni per animali, rifacimento del cassone come ad esempio da cassone a cassone ribaltabile, da furgone a pianale, ecc.), aggiunta sovrasponde fisse, allestimento per uso speciale o per trasporti specifici (ad esempio modifica dell'allestimento interno di ambulanze, ecc.);
• attrezzature particolari: aggiunta di dispositivi accessori quali gru, sponde montacarichi, lama sgombra neve, gruppo frigorifero o cella refrigerata, ecc.;
• prestazioni: velocità massima, cilindrata, numero cilindri, potenza, coppia massima, sostituzione motore con altro funzionante con ciclo diverso, ecc., rapporto potenza/massa, rapporti del cambio, tipo di trasmissione, massa rimorchiabile, eliminazione massa rimorchiabile;
• dispositivi di illuminazione e segnalazione e impianto elettrico: caratteristiche e posizione dei dispositivi obbligatori, installazione tergiproiettori;
• avvisatore acustico: sostituzione con dispositivo a tromba o con dispositivo a più toni variabili;
• sistemi di frenatura: caratteristiche del comando e degli elementi costitutivi (tamburi, dischi, pompa, leve di comando, servofreno, serbatoi aria, valvole, modulatori di frenata, distributori, tubazioni, ecc.); installazione dispositivo rallentatore;
• specchi retrovisori: caratteristiche (lunghezza dei bracci, tipo di specchio, superficie, ecc.), numero e posizione dei dispositivi obbligatori;
• sistema di sbrinamento e disappannamento del parabrezza, riscaldamento dell'abitacolo: sistemi ed elementi originali;
• serbatoi carburante: sostituzione di quelli originali, aggiunta di altri serbatoi;
• porte e pedane: serrature, cardini, cerniere, apertura, posizione delle porte;
• campo di visibilità del conducente: sostituzione dei vetri con vetri blindati, caratteristiche e ampiezza delle superfici vetrate;
• tergilavacristallo: elementi costitutivi;
• pneumatici: installazione di pneumatici con:

- marcature diverse da quelle annotate sulla carta di circolazione, non riconosciute ammissibili dal DTT in sede di omologazione del veicolo,
- indici di carico e/o velocità inferiori;

• sospensioni: ammortizzatori ed elementi elastici di tipo diverso da quelli previsti in origine;
• sistemazione dei pedali di comando; installazione o aggiunta di adattamenti per la guida del veicolo da parte di disabili;
• ancoraggi delle cinture di sicurezza: installazione o modifica di quelli originali (di norma, non ammessa);
• paraurti delle autovetture: sostituzione di quelli originali, aggiunta elementi di protezione, installazione argano;
• paraspruzzi, parafanghi laterali, sporgenze esterne: sostituzione o modifica di quelli originali con altri diversi o più larghi;
• protezione posteriore antincuneamento: sostituzione o modifica di quella originale;
• protezione contro lo spostamento del carico: sostituzione o modifica di quella originale;
• protezione laterale: sostituzione o modifica di quella originale;
• sterzo: sostituzione o modifica degli elementi costitutivi (dimensioni e tipo volante, servosterzo) rispetto a quelli originali; installazione servosterzo;
• sistemazione interna e rumorosità, resistenza sedili e relativi ancoraggi: sostituzione o modifica di dispositivi originali (sedili, posizione sedili, ancoraggi sedili, ecc.);
• cinture di sicurezza: sostituzione o modifica di quelle originali;
• identificazione veicoli pesanti e lunghi;
• recipienti in pressione;
• posizione tubo di scarico: installazione prolunghe fisse, deviazioni, aggiunta elementi, sostituzione elementi;
• alloggiamento targa: posizione e caratteristiche;
• targhette e iscrizioni;
• marcatura di identificazione del motore;
• tachimetro, cronotachigrafo: sostituzione del cronotachigrafo;
• organi di aggancio e di traino: ganci, occhioni, timoni, ecc.;
• dispositivo di rimorchio;
• identificazione comandi, spie e indicatori;
• portabagagli e portasci: installazione bagagliere e portasci su autobus;
• caratteristiche autoambulanze, veicoli di interesse storico e collezionistico, autobus, trasporto merci, autocaravan, trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente e in servizio da piazza, veicoli blindati e adibiti a servizi di polizia, ciclomotori, quadricicli e filoveicoli.
• equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi: sostituzione elementi costitutivi (bombole o serbatoi, riduttore di pressione, valvole, contenitori, ecc.)

Caratteristiche la cui modifica non richiede visita e prova del veicolo ma aggiornamento della carta di circolazione
La modifica alle seguenti caratteristiche non richiede la visita e prova del veicolo ma solamente l'aggiornamento amministrativo del documento di circolazione previa presentazione di apposita istanza presso lo sportello del competente UMC e corresponsione della prevista tariffa amministrativa:
• pneumatici: installazione di pneumatici con:
- marcature differenti da quelle annotate sulla carta di circolazione, riconosciute ammissibili dal DTT in sede di rilascio dell'omologazione del tipo di veicolo (la circostanza risulta dai verbali di omologazione e dall'archivio elettronico del CED del DTT);
• carrozzeria: cambio d'uso di veicoli adibiti a noleggio con conducente (art. 85 CDS) o a servizio pubblico di piazza (art. 86 CDS) o a locazione senza conducente (da uso terzi a uso proprio) che cessano il servizio e vengono destinati ad un uso diverso.

Caratteristiche la cui modifica non richiede l'aggiornamento della carta di circolazione
La modifica alle seguenti caratteristiche può essere apportata senza visita e prova del veicolo presso gli UMC e non è richiesto l'aggiornamento amministrativo del documento di circolazione:
• massa: le masse del veicolo in ordine di marcia non possono differire rispetto a quelle indicate dal costruttore più del 3% o più del 5% nel caso di veicoli della categoria internazionale N1 o M2 non superiore a 3,5 t.
• dimensioni interne abitacolo e numero posti: rimozione di uno o più sedili dei veicoli della categoria internazionale M1, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti);
• carrozzeria: sovrasponde, centinature, tendonature, portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili, ecc. tetto apribile, tetto rialzato per i furgoni (veicoli leggeri per trasporto cose), strutture leggere di tipo amovibile applicate nella parte posteriore delle autocaravan e delle autovetture per il trasporto di biciclette, tende parasole installate nelle fiancate laterali degli autocaravan al di sopra dei 2,00 m di altezza;
• dispositivi di illuminazione e segnalazione e impianto elettrico: installazione fendinebbia anteriori, retronebbia per veicoli meno recenti; terza luce dello Stop purchè sia di tipo omologato e sia collocata al centro del veicolo in posizione più elevata rispetto alle altre luci;
• specchi retrovisori: installazione dispositivi supplementari (non obbligatori) in base alla categoria di appartenenza del veicolo (ad esempio, installazione di uno specchio laterale destro sulle autovetture);
• campo di visibilità del conducente: applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli a condizione che le pellicole:
- rechino il marchio identificativo del costruttore,
- risultino omologate per il vetro sul quale sono applicate; deve essere esibito il certificato di omologazione costituito all'estero dal quale risulti che la pellicola è approvata per lo specifico tipo di vetro e l'installatore deve certificare che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole,
- se applicate sul lunotto posteriore il veicolo sia allestito con due specchi retrovisori esterni su ambo i lati,
- non siano comunque applicate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori;
• pneumatici: installazione di pneumatici con:
- marcature conformi alle nuove norme in presenza di annotazioni sulla carta di circolazione di pneumatici con marcature conformi alle vecchie norme,
- indici di carico e/o velocità superiori,
- pneumatici da neve marcati M+S (con le prescritte limitazioni di velocità all'interno del veicolo);
• cinture di sicurezza: adeguamento veicoli della categoria M1 predisposti di appositi ancoraggi in circolazione; installazione (non fissa) di sistemi di ritenuta omologati per bambini;
• posizione tubo di scarico: installazione di prolunghe mobili per deviare i fumi di scarico a veicolo fermo; installazione di silenziatore omologato in base alle norme comunitarie (recante il marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso e il marchio internazionale di omologazione) a condizione che venga comunque rispettato il valore del livello sonoro massimo consentito (indicato sulla carta di circolazione).
• identificazione comandi, spie e indicatori: aggiunta spie e comandi di dispositivi previsti come facoltativi;
• portabagagli e portasci: installazione bagagliere e portasci (ad eccezione di autobus);
• equipaggiamento dei veicoli alimentati con combustibili in pressione e gassosi sostituzione bombole di CNG scadute con altre aventi identiche caratteristiche;
• limitatore di velocità l'installazione e la taratura devono essere effettuate da parte di officine appositamente autorizzate.

Abbinamento di carrello appendice
I carrelli appendice sono rimorchi a non più di due ruote destinati al trasporto di attrezzi, bagagli e simili, trainabili dai veicoli elencati nel primo comma dell'art. 54 CDS (esclusi quelli indicati nelle lettere "h", "i" ed "l") di cui si considerano parti integranti.
I carrelli possono essere trainati a condizione che sulla carta di circolazione ne venga annotato l'abbinamento.
Un carrello deve essere trainato esclusivamente dal veicolo nella cui carta di circolazione sono riportati il suo numero di telaio e le sue caratteristiche dimensionali (il tipo di sistema frenante, la carrozzeria e la sua massa complessiva).
L'aggiornamento della carta di circolazione è attestato:
• nel modello MC 804 MEC e MC 804 N, da specifiche annotazioni meccanizzate (nel caso di duplicazione del documento) o da timbro ad inchiostro a compilazione manuale (con timbro e firma del funzionario dell'UMC); sulla carta di circolazione figurano:
- il numero di telaio,
- le caratteristiche dimensionali,
- il tipo di frenatura,
- la carrozzeria,
- la massa complessiva.
• nel modello MC 820 F, da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, nelle quali figura, in genere, solo il numero di telaio del carrello appendice. Le restanti caratteristiche possono essere desunte dall'eventuale documentazione del costruttore o da una targhetta riepilogativa collocata dal costruttore sul carrello.

Installazione di serbatoi ausiliari
I serbatoi di carburante ausiliari (in aggiunta a quelli originali) o in sostituzione di quello originario possono essere installati conformemente alle prescrizioni della direttiva 70/221/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità stabilite dal DTT.
L'aggiornamento della carta di circolazione è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell'ottobre 1993,
• da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993 (ristampa della carta di circolazione).

Installazione di strutture applicate posteriormente a sbalzo per trasporto di cicli, motocicli o altri oggetti, di tende parasole per autocaravan, di bagagliere per autobus
Per l'applicazione di alcune strutture porta oggetti e/o alcune attrezzature è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione mentre altri dispositivi e/o accessori possono essere installati sotto la completa responsabilità del conducente del veicolo al pari di un carico trasportato.
L'applicazione di strutture leggere di tipo amovibile per il trasporto di biciclette nella parte posteriore degli autocaravan e delle autovetture e l'applicazione di tende parasole nella parete laterale degli autocaravan non è più soggetta ad approvazione da parte dell’UMC al pari dei portasci e dei portabagagli.
Tali strutture possono essere applicate sotto la completa responsabilità del conducente, il quale deve verificare che:
• siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;
• rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (non sussiste più l'obbligo di rispettare il limite del 65% dell'interasse - direttiva 95/48/CE);
• risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e targa;
• le superfici esterne delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo capaci di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Le strutture portabici possono esser applicate anche utilizzando il gancio di traino, nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (il valore del carico verticale risulta anche dalla targhetta di identificazione).
L'applicazione di strutture nella parte posteriore degli autocaravan e delle autovetture per il trasporto di ciclomotori e motocicli è consentita se tali strutture sono applicate fin dall'origine dal costruttore del veicolo in sede di omologazione, se sono inamovibili e se sono parte integrante della carrozzeria.
L'installazione successiva all'immatricolazione è consentita a condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan.
L'applicazione di strutture portasci o portabagagli nella parte posteriore degli autobus da noleggio, di granturismo e di linea può avvenire in deroga ai limiti di lunghezza e secondo le direttive stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione con DD 13.3.1997, n. 464/42888/0.
L'installazione deve comunque garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di:
• alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione,
• protezione posteriore anti-incuneamento,
• inscrivibilità in curva dei veicoli nella fascia di ingombro (art. 217 regolamento CDS).
L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture porta moto e ciclomotori per autocaravan o strutture portasci o portabagagli nella parte posteriore di autobus è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell'ottobre 1993;
•da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993 (ristampa della carta di circolazione).

Installazione di dispositivo di sollevamento dell'ultimo asse
L'installazione del dispositivo di sollevamento dell'ultimo asse posteriore, al pari di ogni altra modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, deve essere sempre approvata dal CPA o dall’UMC (in sede di omologazione del veicolo o mediante approvazione della modifica sull'esemplare del veicolo).
La presenza del sollevatore è attestata, di norma, tramite specifica annotazione posta a pagina 4 o a pagina 6 del modello MC 804 MEC, o a pagina 3 del modello MC 820 F.
Il sollevamento dell'ultimo asse di un autocarro comporta una situazione di sostanziale modifica della distribuzione delle masse del veicolo ed una diversa tenuta di strada, in particolare quando si trainano rimorchi, perché il sollevamento determina l'aumento dello sbalzo posteriore, spesso oltre i limiti consentiti dalla omologazione del veicolo. Pertanto, l'utilizzo del dispositivo è consentito, di norma, solo nell'avviamento o nella marcia fuoristrada ad una velocità non superiore a 10-15 km/h ed è vietato nella marcia normale anche a veicolo scarico.
La violazione di questo divieto integra gli estremi dell'illecito amministrativo punito dall'art. 79 CDS (dispositivo non funzionante). Se la presenza del dispositivo di sollevamento non è stata annotata sulla carta di circolazione, è invece applicabile l'art. 78 cc. 3 e 4 CDS.
Con la circolare n. 61/4240 del 21.02.1995, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha consentito il montaggio di dispositivi di sollevamento del 3° o del 4° asse per autoveicoli e del 1° asse per semirimorchi (precedentemente vietato) da utilizzare anche nella marcia su strade ordinarie, a veicolo scarico. Anche questo dispositivo deve essere approvato dal CPA in sede di omologazione del veicolo o dall’UMC mediante approvazione della modifica sull'esemplare del veicolo.

Installazione di carrozzerie
I veicoli allestiti con carrozzeria (a cassone o furgone fisso, a cassone ribaltabile, a pianale, ecc.) e particolari accessori (gru montacarichi, sponde montacarichi, ecc.) sono soggetti all'accertamento della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal Codice della strada mediante visita e prova da parte dei CPA o degli UMC.
L'installazione di un cassone o di un furgone su un autotelaio o telaio per rimorchi o semirimorchi non comporta, di norma, interventi particolarmente complessi sulla struttura portante del veicolo mentre l'installazione di carrozzerie ribaltabili richiede la realizzazione di strutture particolari destinate ad assorbire le maggiori sollecitazioni in gioco.
L'installazione di centinatura con telone o di sovrasponde che, pur se stabilmente installate, sono rimovibili, non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione; tali attrezzature sussidiarie non possono essere riconosciute neanche nei casi di visita e prova poiché fanno parte del carico e, come tale, della loro buona sistemazione sono responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo.
L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di carrozzerie e/o di loro accessori è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale (molto raramente) o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento di circolazione), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell'ottobre 1993;
• da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993 (ristampa della carta di circolazione).

Installazione di ganci di traino a sfera
I veicoli possono essere già dotati fin dall'origine di un'idonea struttura di traino di tipo approvato oppure possono essere equipaggiati di strutture di traino approvate successivamente all'immatricolazione mediante visita e prova presso un UMC.
Per i veicoli aventi omologazione europea ai sensi della direttiva 94/20/CE il gancio (identificato con il codice di omologazione europeo del tipo "E 01 00-0768") può essere indicato nella carta di circolazione ed installato fin dall'origine dal costruttore del veicolo. In questo caso, non è richiesta visita e prova successiva all'immatricolazione né si provvede ad aggiornamento della carta di circolazione.
In alternativa, la struttura di traino può essere già fornita dallo stesso costruttore del veicolo ovvero ne può essere prevista la fornitura opzionale da parte del medesimo o da parte di ditte diverse dal costruttore del veicolo. In questo caso, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova presso un UMC e la carta di circolazione deve essere debitamente aggiornata.
Sul documento di circolazione sono riportate le caratteristiche essenziali del dispositivo di traino installato (marca e tipo di gancio, massa rimorchiabile, larghezza massima del rimorchio, ecc.).
L’aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell’installazione di gancio di traino successivamente all’immatricolazione del veicolo è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento di circolazione), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell’ottobre 1993;
• da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993;
• da tagliando autoadesivo (modello MC 951) apposto, a cura dell’utente, sulla carta di circolazione per operazioni eseguite a partire dall'8 luglio 1996; la richiesta di più operazioni contestuali (ad esempio: gancio di traino e carrello appendice) comporta il rilascio di un duplicato della carta di circolazione in luogo del tagliando.
Qualora il gancio di traino sia installato fin dall’origine dal costruttore del veicolo, sulla carta di circolazione compare una specifica annotazione ove è indicato anche il tipo di gancio installato.
direttamente dall'utente.

Installazione di impianto a GPL o metano
I veicoli possono essere già dotati fin dall'origine di impianti di alimentazione alternativa a GPL o CNG (metano). L'installazione di impianti di alimentazione alternativa successivamente all'immatricolazione deve essere approvata mediante visita e prova del veicolo e comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.
L'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di impianto a GPL o CNG successivamente all'immatricolazione del veicolo è attestato:
• da timbro ad inchiostro a compilazione manuale o da annotazioni di tipo meccanizzato (nel caso di duplicazione del documento di circolazione), per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti prima dell'ottobre 1993;
•da specifiche annotazioni di tipo meccanizzato, per aggiornamenti di carte di circolazione avvenuti dopo ottobre 1993;
• da tagliandi autoadesivi (modello MC 951) da applicare sulla carta di circolazione sui quali sono annotate le caratteristiche dell'impianto per operazioni eseguite a partire dall'8 luglio 1996; la richiesta di più operazioni contestuali comporta invece il rilascio di un duplicato della carta di circolazione in luogo del tagliando.
Qualora l'impianto sia installato fin dall'origine dal costruttore del veicolo, sulla carta di circolazione compare una specifica annotazione.

se qualcuno lo legge,e ci fa un riassunto,perchè io mi rifiuto......:S troppa roba....

Re: soluzione definitiva allo sky hook

Inviato: 20 apr 2010, 12:46
da titery
beata ignoranza, la mia ovviamente,
io di errori ho solo visto accenti mancanti e un "ho" senza h. ,abbreviazioni a parte.