Re: AZZ... MA MANCA DELL' ALTRO !!! :X:X
Inviato: 30 dic 2009, 17:24
da Gianni Krk
Da quanto mi risulta, se il suolo privato è chiuso da un cancello tipo box condominiale o giardino per capirci.
l'assicurazione non paga.
Sul suolo privato, aperto al pubblico, tipo distributore di benzina, vale il codice della strada.
Ti incollo un articolo che ho trovato e che, forse, può chiarire le idee.
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Stabilire se un sinistro stradale si è verificato entro un’area di uso pubblico o su un’area privata comporta una serie di conseguenze di non trascurabile rilievo. La questione, infatti, solleva diverse problematiche, tra cui quella dell’applicabilità o meno alla fattispecie delle norme relative alla circolazione stradale e delle presunzioni di cui all’art. 2054 C.C., nonché del possibile esercizio ex art. 18. L.990/69 dell’azione diretta accordata al danneggiato nei confronti dell’assicuratore del danneggiante.
Tali quesiti ovviamente sorgono in quanto non sempre la giurisprudenza è stata univoca; si rinvengono difatti diverse interpretazioni fornite dalla Suprema Corte o dai Giudici di merito su fattispecie sostanzialmente simili.
Le prime divergenze si incontrano sui criteri da utilizzare per definire come pubblica o privata un’area. Secondo un orientamento, oggi ritenuto minoritario e superato, ma pur tuttavia richiamato da sentenze abbastanza recenti (Cass. Pen. 04.11.88 in GI, 1989, II, 391), la distinzione in esame deve essere effettuata secondo criteri formalistici quali la demanialità o meno della strada. Secondo l’orientamento prevalente, invece, non bisogna accertare il soggetto proprietario per rinvenire il discrimen tra strada pubblica e privata, ma è necessario effettuare una verifica di fatto sulle modalità d’uso della stessa uti singuli o uti cives nonché sulla pericolosità della circolazione che su di essa si svolge (Cass. Pen. 15 maggio 1992, n. 5695 in AGCS, 1992, 655; Cass. Pen. 1 dicembre 1988, n. 11778, in AGCS, 1988, 470).
L’orientamento suesposto influisce sul quesito dell’applicabilità o meno della disciplina del Codice della Strada ad incidenti verificatisi in area privata: “In materia di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è applicabile la disciplina del Codice della Strada, se l’uso di essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o privati.” (Cass. Pen. 13 maggio 1988, in RGCT, 1990, 248). Conformi: Cass. Pen. 8 maggio 1979, in AGCS, 1980, 208; Cass. Pen. 26 aprile 1980). Interessante in proposito è pure una pronuncia del T.A.R. del F.V.G. 30.9.92 n. 397 in Riv. giur. edil., 1993, I, 404: “Al fine di destinare una strada all’uso pubblico, occorre che la medesima sia idonea a soddisfare le esigenze della collettività, ossia di un numero indeterminato di cittadini…”.
Va in ogni caso sottolineato che le norme del Codice della Strada, pur a rigore applicabili unicamente alla circolazione stradale su aree pubbliche, vengono richiamate dalla giurisprudenza come regole di condotta da osservarsi, con particolare riferimento a quelle ispirate a criteri di elementare prudenza e diligenza, anche sulle aree private: “Nei cantieri di lavoro, come in genere nelle aree private, non vigono le norme di circolazione stradale previste dal t.u. 15 giugno 1959, n. 395, data l'esplicita limitazione contenuta nell'art. 1 del predetto t.u. alla circolazione "sulle strade" e data la specifica definizione di strada come "area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli" sancita dal successivo art. 2. Alcune di tali norme, tuttavia, cioe' quelle che si ispirano a criteri di elementare prudenza e diligenza, sono applicabili anche alla circolazione dei veicoli in area privata. (Nella fattispecie e' stato, in particolare, affermato che la retromarcia di un grosso veicolo deve essere effettuata, anche se eseguita su un'area privata, con quelle precauzioni che attengono alla situazione di pericolo connessa a quella manovra, ispezionando il percorso che si deve compiere e accertandosi che nessuna persona possa frapporsi su detto percorso) Cassazione penale sez. IV, 8 gennaio 1991,in Riv. giur. circol. trasp. 1992, 703.
Sempre la Cassazione, in una più recente sentenza, va addirittura oltre, sostenendo che le norme del Codice della Strada si applicano, ai sensi dell’art. 1, alle strade pubbliche o aperte al pubblico transito; le stesse, tuttavia, quali norme di comune prudenza, devono osservarsi anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare ( Cass. 12 dicembre 1993 n. 12148 in Foro It., 1994, I, 420).
Per quanto concerne l’applicabilità, o meno, delle disposizioni di cui all’art. 2054 C.C., secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, perché sorga ed operi la presunzione di colpa stabilita dall'articolo citato a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità' del proprietario, e' necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su una strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli. Pertanto, non e' applicabile la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. nel caso in cui non ricorra detto presupposto ed il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli (Cass. 26.07.97 n. 7015 in Arch. giur. circol. tras.1997,890).
La giurisprudenza di merito, in un’interessante pronuncia del Tribunale di Roma (Trib. Roma, 19.settembre 1984, in Riv. giur. circol. trasp., 1995, 83) ha interpretato il concetto di “circolazione” di cui all’art. 2054 C.C. in maniera estensiva, ritenendo sufficiente per integrarne gli estremi “un traffico veicolare o pedonale, anche in un’area privata, tale tuttavia da concretare una situazione di pericolosità paragonabile a quella propria del traffico su strada pubblica o aperta al pubblico”. Il Collegio romano, pertanto, ha applicato l’art. 2054 C.C. ad un sinistro avvenuto all’interno di uno stabilimento industriale non aperto al pubblico ma interessato al traffico di autotreni per il carico e lo scarico delle merci.
Va, peraltro, sottolineata l’esistenza di altra, e molto recente, sentenza dello stesso Giudice (Trib. Roma 27.09.97 n.17119 in Arch. Giur. Circol. Trasp., 1998, 781) che in fattispecie quasi analoga non solo ha respinto l’estensione delle norme del Codice della Strada, ma anche l’applicabilità delle presunzioni di cui all’art. 2054 C.C..
Ulteriore problematica correlata ad un sinistro che si verifichi entro un’area privata è l’esperibilità o meno dell’azionediretta ex art. 18 L.990/69 nei confronti dell’assicuratore del danneggiante, salva ovviamente l’azione extracontrattuale nei confronti del danneggiante stesso.
L’azione di cui all’art. 18 citato, infatti, compete al danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice solamente con riguardo ad un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo in “circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate” (art. 1 L.990/69).
Il punctum pruriens della questione è quindi l’individuazione del significato da ricondurre alla espressione “aree equiparate”.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ( Cass. 15.04.1996 n. 3538) si è diffusamente trattenuta sulla questione richiamando innanzitutto la migliore giurisprudenza in ordine alla qualificazione di area pubblica e privata: “…non e' tanto alla natura pubblica o privata della strada che deve aversi, quindi, riguardo, bensi' all'uso pubblico" della stessa, intendendosi per tale la concreta destinazione "al transito abituale di un numero indeterminato di persone, che si servano di essa per passarvi uti cives e non uti singuli" (Cass. 7 dicembre 1979, n. 6362; Cass. 7 maggio 1992, n.5414).”
Poi, in ordine alla suddetta equiparazione, la Cassazione, sempre sulla scorta della migliore giurisprudenza, non considera quali strade ad uso pubblico “le aree di una officina privata, siano esse interne od esterne (quali gli spazi privati antistanti, laterali o retrostanti, utilizzati per il parcheggio od il deposito), anche se in esse si svolge una parziale circolazione, che rimangono del tutto private ed in cui la circolazione non e' consentita, indifferentemente, alla generalita' dei cittadini, bensi' soltanto a coloro che abbiano istituito od istituiscano uno specifico rapporto, contrattuale o meno, col titolare, (cfr, Cass. 6 novembre 1976, n. 4053, per le aree all'interno di uno stabilimento industriale).
Conseguentemente, secondo tale indirizzo, "il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non puo' esperire, per il risarcimento del danno, l'azione diretta prevista dall'art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, contro l'assicuratore del veicolo, atteso che tale azione e' consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate" (Cass. 27 dicembre 1991, n. 13.925).
Con la stessa sentenza e' stato precisato che questo principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda, come spesso accade, l'estensione della copertura assicurativa danni anche a sinistri verificatisi sulle aree private, in quanto “tale patto e' operativo solo nei rapporti tra le parti, cioè' tra l'assicurato e l'assicuratore, ma non comporta l’applicabilità' della normativa di cui alla legge sull'assicurazione obbligatoria". L'assicurazione infatti, come qualsiasi altro contratto, spiega gli effetti esclusivamente tra le parti, le quali unicamente sono legittimate a richiedere l'adempimento delle rispettive obbligazioni (art. 1372 c.c.).
Per ultimo, va sottolineato che la medesima sentenza (successivamente confermata dalla sentenza n. 2791 del 24.03.99 in Arch. Giur. Circ. Trasp. 1999, 608), chiarisce che “al fine di riconoscere o meno l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non devesi fare riferimento al luogo in cui si e' verificato l'incidente ed il danno, bensì alla natura giuridica del luogo in cui avviene la circolazione del veicolo produttiva del danno. La precisazione assume rilievo allorché un veicolo che circoli su strada, invada per un qualsiasi motivo, sia esso volontario o meno (quale uno sbandamento a causa di eccessiva velocita' od altro; una manovra di retromarcia, etc.), un'area privata, ed ivi cagioni il danno (investendo una persona, danneggiando un mezzo che vi si trovi parcheggiato, un qualsiasi altro bene o la stessa area privata). Appare ovvio che, in tal caso, l'invasione dell'area privata, volontaria o meno, si inserisce a pieno titolo nell'ambito della circolazione su strada o su area equiparata, legittimando il danneggiato all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.”
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Premesso quanto sopra, sei sicuro che non è successo fuori del cancello?
Controllate bene!
Gianni
Re: AZZ... MA MANCA DELL' ALTRO !!! :X:X
Inviato: 30 dic 2009, 17:45
da Lazza53
Grazie Gianni, ho provato anche col traduttore di Google... ma non ci ho capito una mazza!! Anzi dirò di più.... sono convinto
che lo facciano apposta a rendere complicate queste benedette leggi, dicono tutto e il contrario di tutto.
Gli Avvocati .... ringraziano !!! X(
Comunque situazione risolta, dopo un attenta analisi abbiamo appurato che trattasi di strada comunale pubblica

gipi
Re: AZZ... MA MANCA DELL' ALTRO !!! :X:X
Inviato: 30 dic 2009, 18:07
da andrea firenze
Sono contento che sia accaduto su strada pubblica, così non ci sono problemi interpretativi..... in ogni caso il problema riguardava....... il tuo vicino non certo il tuo diritto al risarcimento del danno, certo è più semplice e meno anitipatico avere a che fare con l'assicurazione che con il tuo vicino direttamente.....ribadisco che non vedo come tu potessi essere non risarcito o solo in parte....non so se mi spiego!!
andrea firenze