..sto ricevendo..
Re: ..sto ricevendo..
Raffa, sono tutti susseguenti l'uno all'altro, nelle tratte e negli orari, ecco perchè dicevo che secondo me la multa va pagata una volta sola
Salvaroma


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Re: ..sto ricevendo..
salvaroma Scritto:
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> ...mi sembra di aver letto da qualche parte che si
> paga soltanto una volta se ricevi più verbali per
> la stessa infrazione contestualmente e
> successivamente reiterata..
Salvatore dovresti esperire ricorso perché ci sono sentenze della cassazione che hanno disposto di pagare una sola multa se le infrazioni sono state commesse lo stesso giorno .
Conviene più il ricorso al giudice di pace che al Prefetto perché se perdi il ricorso con il Prefetto la multa si raddoppia, mentre con il giudice di pace in caso di non accoglimento paghi solo le spese dì istruttoria che si aggirano se non sbaglio su 50- 60 euro.
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> ...mi sembra di aver letto da qualche parte che si
> paga soltanto una volta se ricevi più verbali per
> la stessa infrazione contestualmente e
> successivamente reiterata..

Salvatore dovresti esperire ricorso perché ci sono sentenze della cassazione che hanno disposto di pagare una sola multa se le infrazioni sono state commesse lo stesso giorno .
Conviene più il ricorso al giudice di pace che al Prefetto perché se perdi il ricorso con il Prefetto la multa si raddoppia, mentre con il giudice di pace in caso di non accoglimento paghi solo le spese dì istruttoria che si aggirano se non sbaglio su 50- 60 euro.
RaffaeleBS

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Re: ..sto ricevendo..
Caro Salvatore, non so che dirti, non ho precedenti specifici del fatto che citi e poca conoscenza della materia di opposizione alle sanzioni del codice della strada.....sicuramente in taluni casi mi sono giunte notizie di sentenze dei Giudici di Pace che "abbuonano" una serie di multe elevate per lo stesso motivo (per esempio un passaggio reierato e continuato dalla stessa porta telematica, ma credo sia il risultato più di un'interpretazione giurisprudenziale che di norme......non posso che invitarti a consultarti con qualcuno che si occupi della materia, perché il numero delle sanzioni che dici può avere anche una giustificazione economica ad opporsi, altrimenti al giorno d'oggi non sempre conviene farlo....nell'attesa il "vecchio" internet dovrebbe aiutarti a farti un'idea....
andrea firenze
andrea firenze

Re: ..sto ricevendo..
si raffa pero' .....:
Diversamente dalle altre sanzioni amministrative, impugnare una multa notificata dal sistema tutor non è così facile. La sanzione può essere contesta davanti al Giudice di Pace competente, come accade per le altre tipologie di multe, determinato dal “portale di uscita” ovvero i sensori posti alla fine del tratto di strada preso in analisi. Le cose si complicano nel caso in cui la violazione del limite di velocità sia “prolungata” e quindi notificata da più porte di uscita. In questo caso il conducente del veicolo, intenzionato a contestare la sanzione, dovrà presentare ricorso a tutti gli Uffici del Giudice di Pace di competenza coinvolti dalla sanzione. Un ricorso che risulterebbe oneroso per qualsiasi automobilista
Diversamente dalle altre sanzioni amministrative, impugnare una multa notificata dal sistema tutor non è così facile. La sanzione può essere contesta davanti al Giudice di Pace competente, come accade per le altre tipologie di multe, determinato dal “portale di uscita” ovvero i sensori posti alla fine del tratto di strada preso in analisi. Le cose si complicano nel caso in cui la violazione del limite di velocità sia “prolungata” e quindi notificata da più porte di uscita. In questo caso il conducente del veicolo, intenzionato a contestare la sanzione, dovrà presentare ricorso a tutti gli Uffici del Giudice di Pace di competenza coinvolti dalla sanzione. Un ricorso che risulterebbe oneroso per qualsiasi automobilista
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Re: ..sto ricevendo..
Multe stradali: niente continuazione se l’infrazione è ripetuta
Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.03.2011 n° 5252 (Manuela Rinaldi)
Il principio penalistico della continuazione (del reato continuato) non può applicarsi alle sanzioni amministrative, nel caso di più violazioni del codice della strada.
Nella ipotesi in cui l’infrazione sia reiterata deve applicarsi il cumulo e non, quindi, la continuazione delle sanzioni.
Così si sono espressi i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione II, con la sentenza 4 marzo 2011, n. 5252.
Nel caso specifico oggetto della sentenza in commento si trattava di più violazioni al codice della strada irrogate ad un automobilista, “colpevole” di aver acceduto, senza alcuna autorizzazione, all’interno di una ZTL (zona a traffico limitato).
In seguito a tale infrazione all’automobilista venivano applicate tante sanzioni quante erano state le infrazioni (ossia la disciplina del c.d. cumulo).
L’automobilista proponeva ricorso adducendo come motivazione il fatto che dovesse applicarsi una sola sanzione (aumentata fino al triplo) in quanto si trattava della stessa tipologia di infrazione: la condotta poteva, cioè, ritenersi come “condotta unitaria (ossia disciplina della c.d. continuazione).
La Suprema Corte, dinanzi al quale si era spostata la questione, respingendo il ricorso affermava che “in ipotesi di una pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma, ogni infrazione è assoggettabile a sanzione, in quanto non trova applicazione l’articolo 8 della legge 689/1981, che si riferisce al caso in cui le violazioni siano state commesse con una unica azione od omissione”, precisando, altresì, il fatto che non possono essere, pertanto, estendibili i principi in materia di continuazione concernenti esclusivamente la materia penale.
Nella sentenza che qui si commenta, quindi, la Cassazione ha precisato che nel caso di più violazioni del codice della strada non è operante il principio della continuazione, valido per i reati penali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 81 c.p.; dovranno, invece, pagarsi le differenti sanzioni pecuniarie irrogate in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma.
Nella decisione in oggetto si legge testualmente che …….. “anche la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, con riferimento alle violazioni in questione, sia obbligatoria la contestazione immediata, essendo stato statuito (v. Cass. 3 aprile 2007, n. 8244, e Cass. 15 ottobre 2008, n. 25180) che, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214 (pacificamente applicabile, sul piano temporale, nella fattispecie), ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, (cosiddette "porte telematiche"), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato”.
Cordialita
Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.03.2011 n° 5252 (Manuela Rinaldi)
Il principio penalistico della continuazione (del reato continuato) non può applicarsi alle sanzioni amministrative, nel caso di più violazioni del codice della strada.
Nella ipotesi in cui l’infrazione sia reiterata deve applicarsi il cumulo e non, quindi, la continuazione delle sanzioni.
Così si sono espressi i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione II, con la sentenza 4 marzo 2011, n. 5252.
Nel caso specifico oggetto della sentenza in commento si trattava di più violazioni al codice della strada irrogate ad un automobilista, “colpevole” di aver acceduto, senza alcuna autorizzazione, all’interno di una ZTL (zona a traffico limitato).
In seguito a tale infrazione all’automobilista venivano applicate tante sanzioni quante erano state le infrazioni (ossia la disciplina del c.d. cumulo).
L’automobilista proponeva ricorso adducendo come motivazione il fatto che dovesse applicarsi una sola sanzione (aumentata fino al triplo) in quanto si trattava della stessa tipologia di infrazione: la condotta poteva, cioè, ritenersi come “condotta unitaria (ossia disciplina della c.d. continuazione).
La Suprema Corte, dinanzi al quale si era spostata la questione, respingendo il ricorso affermava che “in ipotesi di una pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma, ogni infrazione è assoggettabile a sanzione, in quanto non trova applicazione l’articolo 8 della legge 689/1981, che si riferisce al caso in cui le violazioni siano state commesse con una unica azione od omissione”, precisando, altresì, il fatto che non possono essere, pertanto, estendibili i principi in materia di continuazione concernenti esclusivamente la materia penale.
Nella sentenza che qui si commenta, quindi, la Cassazione ha precisato che nel caso di più violazioni del codice della strada non è operante il principio della continuazione, valido per i reati penali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 81 c.p.; dovranno, invece, pagarsi le differenti sanzioni pecuniarie irrogate in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione della stessa norma.
Nella decisione in oggetto si legge testualmente che …….. “anche la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, con riferimento alle violazioni in questione, sia obbligatoria la contestazione immediata, essendo stato statuito (v. Cass. 3 aprile 2007, n. 8244, e Cass. 15 ottobre 2008, n. 25180) che, in tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l'espressa previsione contenuta nell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, così come introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, conv. in L. 1 agosto 2003, n. 214 (pacificamente applicabile, sul piano temporale, nella fattispecie), ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell'esonero dall'obbligo di contestazione immediata, sia l'accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, così producendo l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, (cosiddette "porte telematiche"), specificandosi, peraltro, che tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. g), consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato”.
Cordialita
RaffaeleBS

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Re: ..sto ricevendo..
Paolo, ho visto su ricorsi.net; il problema non si pone in quanto io ricorrerei al Prefetto, senza alcun costo se non quello delle raccomandate trattandosi della provincia di frosinone e roma. Li ho letto anche che
Il principio è stato pienamente acquisito dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, in base al quale
«le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».
In sede di contestazione, dovrà pertanto ritenersi che siano da annullare tutti i verbali riferiti agli accertamenti successivi al primo, poiché essi si riferiscono per l’appunto alla medesima condotta già sanzionata in occasione della rilevazione cronologicamente precedente alle altre.
Il principio è stato pienamente acquisito dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, in base al quale
«le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».
In sede di contestazione, dovrà pertanto ritenersi che siano da annullare tutti i verbali riferiti agli accertamenti successivi al primo, poiché essi si riferiscono per l’appunto alla medesima condotta già sanzionata in occasione della rilevazione cronologicamente precedente alle altre.
Salvaroma


Re: ..sto ricevendo..
rimane il dubbio tra prefetto e giudice di pace...ho letto pareri opporsi..
Salvaroma


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Re: ..sto ricevendo..
salvaroma Scritto:
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> rimane il dubbio tra prefetto e giudice di
> pace...ho letto pareri opporsi..
Salva in base a quanto mi hanno riferito i colleghi della Radiomobile, il Giudice di Pace e' più "buonista" del Prefetto.....ma parliamo della provincia di Brescia. C'è la decurtazione di punti patente sui verbali ? .
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> rimane il dubbio tra prefetto e giudice di
> pace...ho letto pareri opporsi..
Salva in base a quanto mi hanno riferito i colleghi della Radiomobile, il Giudice di Pace e' più "buonista" del Prefetto.....ma parliamo della provincia di Brescia. C'è la decurtazione di punti patente sui verbali ? .
RaffaeleBS

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Re: ..sto ricevendo..
Su questo (GdP o Prefetto) mi sento dire che il ricorso al Prefetto è quasi inutile....difficilmente decidono....tanto vale farlo davati al Giudice di Pace..
