Stratos replica e omologazioni

Stratosuk
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Stratos replica e omologazioni

Messaggio da leggere da Stratosuk »

Buonasera a tutti,
So che qualche purista storcerà il naso, ma ho acquistato una Stratos replica. Questo esemplare è veramente ben fatto ma mi trovo dinanzi al problema dell'immatricolazione italiana. Qualcuno di voi Sa Cosa bisogna fare?l l'auto era circolante in Uk e monta un motore 2.4 litri Honda alimentato a carburatori. Devo appoggiarmi all'ASI? Chiedo aiuto a voi più esperti...
Grazie in anticipo.
appietta57
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Re: Stratos replica e omologazioni

Messaggio da leggere da appietta57 »

Ciao,
L'ASI o il RSL sicuramente non possono certificare nulla visto che non è un'auto storica.

L'unica è avere una targa CEE con il libretto di circolazione tradotto in italiano e procedere a reimmatricolazione italiana, dopo visita e prova, coma "già targa estera".

Sicuramente non dovranno essere montati stemmi / marchi / scritte Lancia o Strato's poichè ciò configura almeno un paio di reati perseguibili penalmente che possono portare alla confisca e alla conseguente ragnazione.

La circolazione è possibile rispettando la normativa dell'attuale CDS.

Saluti
appietta57
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Re: Stratos replica e omologazioni

Messaggio da leggere da appietta57 »

Grazie per le diverse notazioni che mi avete fatto presente.

Occorre prestare molta attenzione poiché si ricade, a vario titolo nel penale, per chi produce o commercializza o utilizza questi veicoli configurandosi diversi ipotesi quali truffa, falso materiale e ideologico, uso di atti falsi e non ultimo di ricettazione.

Ecco un esempio abbastanza recente fra i tanti accaduti:


http://diariopernondimenticare.blogspot ... -guai.html


“L’indagine, durata sei mesi e condotta dalla squadra Mobile di OMISSIS diretta dal vice questore aggiunto OMISSIS e dal suo vice OMISSIS in collaborazione con la Polstrada, è partita da un esposto anonimo spedito alla direzione nazionale dell’Inail di Roma, che, in maniera dettagliata, spiegava il meccanismo di «clonazione» delle OMISSIS di proprietà della famiglia OMISSIS, che poi venivano esposte durante le fiere o commercializzate all’estero.

OMISSIS.

Tuttavia, la denuncia è scattata solamente quando i tecnici specializzati della casa di OMISSIS hanno certificato che si trattava di repliche perfette, ma comunque di repliche.”
giovanni sportZ 1600 1202
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Re: Stratos replica e omologazioni

Messaggio da leggere da giovanni sportZ 1600 1202 »

è necessario che in sede di immatricolazione italiana si dichiari quel che è

sono delle vetture marca Hawk (che infatti sul suo sito si guarda bene da citarla come una prosecuzione della lancia stratos) che vengono vendute in kit di montaggio e che nella "perfida albione" gli appassionati possono costruirsi nel box e poi legalmente immatricolare ( anche se in questo caso particolare monta un motore non previsto dalle specifice Hawk , ma gli inglesi sono molto fantasiosi nei trapianti per la ricerca di potenza )

non credo che si commetta reato se un proprietario sostituisca sulla propria vettura i marchi originali e apponga i marchi Lancia e stratos

alla stesso modo sarebbero perseguibili anche coloro che mettono cavallini e scorpioni simboli HF quadrifogli ecc ecc su vetture che non li avevano dalla nascita



va da sè che se in un ulteriore futuro si volesse ri vendere come stratos vera ciò si prefigurerebbe come reato .
giovanni sportZ 1600
appietta57
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Re: Stratos replica e omologazioni

Messaggio da leggere da appietta57 »

Eviterei di correre rischi apponendo marchi e scritte, ci sono molte sentenze in proposito, e a volte tra la ragnazione con provvedimento d’urgenza e il ricorso possono passare anni….prova a chiedere a quei signori delle barchette rosse in Emilia Romagna.

Codice Penale

Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni).
- Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà
industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti
industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa
uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a
euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi
di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato,
al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o
esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello
Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione,
al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i
diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle
cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono
l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina
la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si
applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il
prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo,
qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche
occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura
penale.

Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti
puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero
attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a
sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si
tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono
diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti
di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero
per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o
dei profitti da essi derivanti»;

Art. 517. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a
due anni o con la multa fino a lire due milioni.
Betamonte
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Iscritto il: 22 dic 2008, 09:25

Re: Stratos replica e omologazioni

Messaggio da leggere da Betamonte »

Qui in zona è stato condannato penalmente uno che ha messo i loghi ferrari su una corvette rossa, è stato riportato su tutti i giornali.
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Stratosuk
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Re: Stratos replica e omologazioni

Messaggio da leggere da Stratosuk »

Attenzione la mia è una Hawk, anzi Trasformer CARS che era il nome di Hawk in precedenza, e non è riportato in alcun modo il nome Lancia o il nome Stratos, che comunque quest'ultimo non è brevetto di nessuno. Non vi è alcun logo e comunque non dichiarò essere una vettura originale.
Il mio quesito si riferisce solo al modo per poter immatricolare in Italia tale autovettura Hawk stop.
Grazie
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